In esclusiva ai microfoni di SerieANews.com, l’avvocato Enrico Lubrano commenta il ricorso respinto all’Udinese, dopo i fatti dello scorso 9 gennaio.
Nonostante la sentenza ufficiale, è ancora polemica per il caso Udinese-Atalanta. Il ricorso dei friulani (che chiedevano la ripetizione della gara terminata 2-6, lo scorso 9 gennaio, contro i nerazzurri) è stato respinto ieri ufficialmente dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, acuendone ancor di più la collera e la delusione.
“Personalmente sono molto deluso per la decisione di ieri del Collegio di Garanzia di rigetto del nostro ricorso, con il quale abbiamo richiesto l’annullamento del provvedimento di omologazione del risultato di Udinese-Atalanta (2-6), per evidente non regolarità della gara, giocata dall’Udinese con l’intera rosa di prima squadra priva di allenamenti da quattro giorni, in ottemperanza al provvedimento ASU 5 gennaio 2022, poi sospeso dal TAR Friuli il sabato 8 gennaio”.
Parole dure, espresse e comunicate ai microfoni di SerieANews.com, dall’avvocato Enrico Lubrano, che ha rappresentato e curato gli interessi legali dell’Udinese, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.
Di qui, l’avvocato Lubrano spiega: “A mio modo di vedere, non è regolare una partita tra una squadra in condizioni di normale allenamento ed una squadra completamente inattiva da quattro giorni. È una violazione del principio-cardine di regolarità delle competizioni sportive, espressione, nell’ordinamento sportivo, dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.)”.
Insomma, la delusione in casa Udinese è palpabile. E c’è da chiedersi quale giurisprudenza lasciano tutte le sentenze deliberate ieri dal Collegio di Garanzia: “Le decisioni di ieri (Bologna-Inter e Atalanta-Torino) hanno confermato la giurisprudenza del Collegio di Garanzia, iniziata con il caso Juventus-Napoli (n. 1/2021), secondo la quale – in caso di provvedimento di isolamento o quarantena domiciliare, a carico dell’intero gruppo -squadra, emanato dall’Autorità Sanitaria – la gara deve essere rinviata, per sussistenza di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55 delle NOIF della FIGC”.
“È un principio ormai pacifico per la Giustizia Sportiva, che, ovviamente, condivido in pieno, avendolo prospettato personalmente nel ricorso proposto per la SSC Napoli sul caso Juventus-Napoli”, conclude l’avvocato Lubrano.
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